IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1058  e  modificato  con  regio
decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e successive modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art.  316  sono  soppressi  gli  ordinamenti  delle  scuole di
specializzazione   in   chirurgia   toracica,   in   dermatologia   e
venereologia,  in  ematologia  generale  (clinica e laboratorio), che
muta denominazione in  ematologia,  e  in  endocrinologia,  che  muta
denominazione  in  endocrinologia  e  malattie  del ricambio I, ed in
diabetologia  e  malattie  del  ricambio,   che   si   trasforma   in
endocrinologia e malattie del ricambio II.